REGOLAMENTO DEL GRUPPO FISIOTERAPISTI SENZA FRONTIERE (F.S.F.)


PREMESSA

Il gruppo nasce su iniziativa spontanea di Fisioterapisti italiani nel Gennaio 1997allo scopo di promuovere la Solidarietà, la Cooperazione e la Riabilitazione.
Esso è costituito da Fisioterapisti per la maggior parte con esperienza diretta appresa in Paesi in Via di Sviluppo (P.V.S.) o da colleghi interessati alle tematiche della Cooperazione internazionale.
Esso opera all'interno ed in sintonia con le A.I.T.R. (Associazione Italiana Terapisti della Riabilitazione) Nazionale e Regionali.

Il gruppo di coordinamento, con proprio logo ed autonomia, è apartitico ed aconfessionale, opera a scopo no profit.
Collabora con Enti pubblici e privati, con Associazioni, con O.N.G., con gli Organismi deputati alla Cooperazione Internazionale, col Ministero Affari Esteri (MAE), con l’Organizzazione mondiale della sanità(OMS), con l’Unione Europea (UE).


TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE

Art. 1
Il Gruppo di coordinamento denominato "Fisioterapisti Senza Frontiere" è costituito con sede in Bolgna Via Zanardi n.403/22 c/o AITR.Emilia Romagna.
Possono essere istituite sedi confederate, succursali, e rappresentanze, tanto in Italia quanto all'estero purchè in accordo ed in linea col Gruppo costituito.
Il Gruppo FSF non usa il termine Associazione perchè facente parte dell'Ass.AITR ma agli effetti formali e giuridici si può considerare "Associazione non riconosciuta"come da Art: 36 del Cod. Civ.).

SCOPO

Art. 2
Il Gruppo FSF ha lo scopo di:


- Raccogliere esperienze di Fisioterapisti che hanno operato in progetti di cooperazione allo sviluppo o in situazioni di emergenza in P.V.S. per identificare tematiche riabilitative, per conoscere le modalità ed i risultati di tali interventi operativi, nonché fare il punto della situazione sul concetto di riabilitazione in luoghi geograficamente e culturalmente diversi.

- Promuovere il collegamento tra le risorse umane e tecniche dei Fisioterapisti intenzionati ad operare per i P.V.S., la formazione idonea dei medesimi, per la collaborazione ed il sostegno alla Cooperazione allo Sviluppo.

- Rispondere alla necessità di creare un punto di riferimento informativo, organizzativo ed operativo per tutti i Fisioterapisti interessati a quanto detto sopra.

- Creare un filo diretto con le O.N.G. che già lavorano in progetti di aiuto nel settore sanitario-riabilitativo, facilitando la partecipazione attiva alla stesura dei progetti medesimi.

- Continuare le attività di sostegno e collaborazione con le Ass. dei malati e del volontariato , svolte fino ad oggi per l'Italia, allargando l'intento alle Ass. dei Disabili dei P.V.S.

- Definire la specificità della nostra professione fruibile nei diversi progetti evidenziando quegli elementi comuni validi per qualsiasi progetto di cooperazione da un lato, approfondendo di volta in volta, d'altro lato, quelle che sono le diversità socio culturali tecniche ambientali proprie della zona di intervento. Sarà compito del gruppo studiare strategie a breve e lungo termine per raggiungere gli scopi prefissati.

- Organizzare percorsi formativi di vario livello. Considerare la formazione sanitaria di base insieme a quella riabilitativa la strategia primaria del nostro modo di operare.

- Partecipa alle campagne di raccolta fondi a sostegno di progetti di sviluppo.

 

OGGETTO

Art. 3
Il gruppo FSF si fa carico di realizzare quanto espresso nell'art. 2, in particolare di promuovere iniziative formative (corsi di vario livello, convegni, interventi nei Diplomi Universitari…), informative (bollettino, sito internet, ecc…), collaborazioni e consulenze con varie Ong, ,Enti interessati nell’ambito della cooperazione internazionale.

 

TITOLO II

ASSOCIATI

Art. 4
Gli associati, non necessariamente solo Fisioterapisti, sono le persone che dimostrano l’interesse per i temi della cooperazione allo sviluppo a favore della riabilitazione dei disabili , condividono gli obiettivi del Gruppo e quindi abbiano inviato alla segreteria la propria scheda di adesione. Non è prevista una quota di iscrizione. Solo in caso di fondate motivazioni (quali ragioni giuridiche) il Gruppo di Coordinamento Nazionale potrà deliberare sull’opportunità di richiedere una quota di iscrizione.

Art.5
Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Regolamento e le deliberazioni del Gruppo di Coordinamento Nazionale (GCN), la cui inosservanza può dar luogo, dopo richiamo scritto, nei casi più gravi e su delibera motivata del GCN, all’ esclusione dell’associato.

Art. 6
Gli associati hanno diritto di:

- Partecipare alle deliberazioni del GCN ed alle elezioni delle cariche sociali;

- Presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentesi alla gestione sociale;

- Esaminare il libro degli associati ed il libro dei verbali delle assemblee e, quando almeno un terzo del numero complessivo di essi lo richieda, di esaminare il libro dei coordinamenti nazionali e delle deliberazioni del GCN.

 

TITOLO III

BILANCIO

Art. 7
FSF non possiede bilancio proprio in quanto non riceve compensi nè produce ricavi. Eventuali finanziamenti per le attività del Gruppo possono essere richiesti ad Enti sostenitori o all'AITR, gli eventuali ricavi in esubero saranno versati sui conto correnti dell’AITR regionali e/o nazionale che provvederanno alle regolari adempienze fiscali.

 

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

ASSEMBLEA

Art. 8
L'Assemblea, composta dagli associati, delibera sugli indirizzi e le direttive generali del GCN, sulla nomina dei componenti del GCN sulle modifiche dell'atto costitutivo e del regolamento e su quanto altro è ad essa demandato per regolamento.

Art. 9
L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno. Essa può essere convocata dal GCN ogni qualvolta esso ne riconosca la necessità e deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati, con l'indicazione degli oggetti da trattare.
L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purché in Italia, a condizione che il luogo prescelto sia raggiungibile con comuni mezzi di trasporto.
La convocazione avviene mediante avviso da inviarsi agli associati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'incontro e l'ordine del giorno che sarà trattato. L’Assemblea può validamente deliberare, anche in assenza di formale convocazione, se è presente la maggioranza dei soci e se questi si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti discussi.

Art. 10
L'Assemblea è validamente costituita in presenza di associati in numero pari almeno al doppio dei membri del GCN. Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Per le modifiche regolamentrie, occorre il voto favorevole dei due terzi degli associati.

Art. 11
Hanno diritto di voto all'Assemblea tutti i partecipanti. Tutti i partecipanti hanno diritto di intervenire e fare petizioni sugli argomenti dibattuti dal Gruppo FSF, compatibilmente con tempi e modi decisi di volta in volta dal presidente dell' assemblea e moderatore.
Le deleghe devono essere presentate al Presidente dell'Assemblea e conservate agli atti. Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano, con prova e controprova. Quando almeno un terzo degli associati presenti lo richieda, si provvede per appello nominale.
Le elezioni delle cariche sociali si fanno con voto palese, salvo che l'assemblea approvi, a maggioranza dei presenti, di procedere per voto segreto.
Il voto può essere dato per corrispondenza o con mezzi telematici. In tal caso l’avviso di convocazione dell’assemblea dovrà contenere per esteso la deliberazione proposta.
Sono valide le deliberazioni sottoscritte da tutti gli associati anche in mancanza della riunione in Assemblea.

Art. 12
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del GCN o, in sua assenza dal Vicepresidente.
In assenza di entrambi, o quando la maggioranza degli associati presenti lo richieda, l'Assemblea, a maggioranza, elegge fra gli associati chi debba presiederla.
L'Assemblea designa altresì il segretario ed eventualmente due scrutatori.
Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori.
Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Regolamneto sono vincolanti per tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

GRUPPO DI COORDINAMENTO NAZIONALE

Art.13
L'Associazione è governata dal GCN che è composto da:Presidente, Vice Presidente, Segretario, Rappresentante dei Referenti regionali, Responsabile delle comunicazioni e stampa, Responsabile della formazione.
Gli eletti rimangono in carica per il tempo fissato dall’assemblea, che non può essere superiore a tre anni, e sono rieleggibili.
Prima della scadenza del mandato essi possono essere sostituiti, anche singolarmente, col voto di due terzi degli associati anche se la deliberazione non è inclusa nell’ordine del giorno.
In caso di dimissioni, di incapacità di agire che si prolunghi per oltre 3 mesi, o di decesso di un consigliere, il GCN, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima assemblea.

Art. 14
Il GCN nomina nel proprio seno un Presidente e un Vice Presidente ove non vi abbia provveduto l’Assemblea.
L'Assemblea nomina, ove lo ritenga, un Presidente Onorario, il quale conserva tale qualifica fino a dimissioni o decesso, ma non ha alcun potere di gestione e di rappresentanza dell'Associazione.

Art. 15
Il GCN è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della Associazione. Esso può compiere in genere tutti gli atti e le operazioni che comunque rientrino nell'oggetto di cui all’art. 3, fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizioni di legge o del Regolamento, siano espressamente riservati all'Assemblea.
Gli incaricati non hanno in quanto tali diritto a compenso; ad essi spetta semmai il rimborso delle spese sostenute per conto del gruppo FSF. Vige in ogni caso la regola del volontariato.

Art. 16
Il GCN si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi membri. Esso delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza dei voti dei presenti.
Le deliberazioni devono risultare dal verbale firmato dal Presidente e dal moderatore di volta in volta nominato.

Art. 17
Il Presidente del GCN ha la legale rappresentanza del gruppo FSF.
Egli adempie alle funzioni demandate dalla legge e dal Regolamento, cura l'esecuzione delle deliberazioni del GCN.
In caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituisce, con tutte le attribuzioni e i poteri, il Vice Presidente.
Per particolari attività o circostanze il Presidente o il Consiglio possono attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche ad altri componenti.


TITOLO V

UTILIZZO LOGO di FSF (vai a Regolamento di utilizzo del logo di FSF)

Art. 18
Il logo dei FSF è depositato in apposito Uff. pubblico a nome del Presidente eletto di turno che rinuncia alla proprietà per regolamento ma resta il referente giuridico in caso di controversia con terzi.
Il GCN decide l'appropriato utilizzo del logo FSF, la eventuale modifica, nonchè la concessione a terzi.

 

TITOLO VI

SCIOGLIMENTO

Art. 19
Il GCN di FSF si scioglie per decorso del termine, per deliberazione dell’Assemblea o per sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto di cui all’art. 3.
Approvato dal gruppo FsF il 24/03/2001