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REGOLAMENTO
DEL GRUPPO FISIOTERAPISTI SENZA FRONTIERE (F.S.F.)
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PREMESSA
Il
gruppo nasce su iniziativa spontanea di Fisioterapisti italiani nel Gennaio
1997allo scopo di promuovere la Solidarietà, la Cooperazione e
la Riabilitazione.
Esso è costituito da Fisioterapisti per la maggior parte con esperienza
diretta appresa in Paesi in Via di Sviluppo (P.V.S.) o da colleghi interessati
alle tematiche della Cooperazione internazionale.
Esso opera all'interno ed in sintonia con le A.I.T.R. (Associazione Italiana
Terapisti della Riabilitazione) Nazionale e Regionali.
Il
gruppo di coordinamento, con proprio logo ed autonomia, è apartitico
ed aconfessionale, opera a scopo no profit.
Collabora con Enti pubblici e privati, con Associazioni, con O.N.G., con
gli Organismi deputati alla Cooperazione Internazionale, col Ministero
Affari Esteri (MAE), con lOrganizzazione mondiale della sanità(OMS),
con lUnione Europea (UE).
TITOLO I
DENOMINAZIONE
- SEDE
Art.
1
Il Gruppo di coordinamento denominato "Fisioterapisti Senza Frontiere"
è costituito con sede in Bolgna Via Zanardi n.403/22 c/o AITR.Emilia
Romagna.
Possono essere istituite sedi confederate, succursali, e rappresentanze,
tanto in Italia quanto all'estero purchè in accordo ed in linea
col Gruppo costituito.
Il Gruppo FSF non usa il termine Associazione perchè facente parte
dell'Ass.AITR ma agli effetti formali e giuridici si può considerare
"Associazione non riconosciuta"come da Art: 36 del Cod. Civ.).
SCOPO
Art.
2
Il Gruppo FSF ha lo scopo di:
- Raccogliere esperienze di Fisioterapisti che hanno operato in
progetti di cooperazione allo sviluppo o in situazioni di emergenza in
P.V.S. per identificare tematiche riabilitative, per conoscere le modalità
ed i risultati di tali interventi operativi, nonché fare il punto
della situazione sul concetto di riabilitazione in luoghi geograficamente
e culturalmente diversi.
-
Promuovere il collegamento tra le risorse umane e tecniche dei
Fisioterapisti intenzionati ad operare per i P.V.S., la formazione idonea
dei medesimi, per la collaborazione ed il sostegno alla Cooperazione allo
Sviluppo.
-
Rispondere alla necessità di creare un punto di riferimento
informativo, organizzativo ed operativo per tutti i Fisioterapisti interessati
a quanto detto sopra.
-
Creare un filo diretto con le O.N.G. che già lavorano in
progetti di aiuto nel settore sanitario-riabilitativo, facilitando la
partecipazione attiva alla stesura dei progetti medesimi.
-
Continuare le attività di sostegno e collaborazione con
le Ass. dei malati e del volontariato , svolte fino ad oggi per l'Italia,
allargando l'intento alle Ass. dei Disabili dei P.V.S.
-
Definire la specificità della nostra professione fruibile
nei diversi progetti evidenziando quegli elementi comuni validi per qualsiasi
progetto di cooperazione da un lato, approfondendo di volta in volta,
d'altro lato, quelle che sono le diversità socio culturali tecniche
ambientali proprie della zona di intervento. Sarà compito del gruppo
studiare strategie a breve e lungo termine per raggiungere gli scopi prefissati.
-
Organizzare percorsi formativi di vario livello. Considerare la
formazione sanitaria di base insieme a quella riabilitativa la strategia
primaria del nostro modo di operare.
-
Partecipa alle campagne di raccolta fondi a sostegno di progetti
di sviluppo.
OGGETTO
Art.
3
Il gruppo FSF si fa carico di realizzare quanto espresso nell'art. 2,
in particolare di promuovere iniziative formative (corsi di vario livello,
convegni, interventi nei Diplomi Universitari
), informative (bollettino,
sito internet, ecc
), collaborazioni e consulenze con varie Ong,
,Enti interessati nellambito della cooperazione internazionale.
TITOLO
II
ASSOCIATI
Art.
4
Gli associati, non necessariamente solo Fisioterapisti, sono le persone
che dimostrano linteresse per i temi della cooperazione allo sviluppo
a favore della riabilitazione dei disabili , condividono gli obiettivi
del Gruppo e quindi abbiano inviato alla segreteria la propria scheda
di adesione. Non è prevista una quota di iscrizione. Solo in caso
di fondate motivazioni (quali ragioni giuridiche) il Gruppo di Coordinamento
Nazionale potrà deliberare sullopportunità di richiedere
una quota di iscrizione.
Art.5
Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Regolamento
e le deliberazioni del Gruppo di Coordinamento Nazionale (GCN), la cui
inosservanza può dar luogo, dopo richiamo scritto, nei casi più
gravi e su delibera motivata del GCN, all esclusione dellassociato.
Art.
6
Gli associati hanno diritto di:
-
Partecipare alle deliberazioni del GCN ed alle elezioni delle cariche
sociali;
-
Presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti
riferentesi alla gestione sociale;
-
Esaminare il libro degli associati ed il libro dei verbali delle
assemblee e, quando almeno un terzo del numero complessivo di essi lo
richieda, di esaminare il libro dei coordinamenti nazionali e delle deliberazioni
del GCN.
TITOLO
III
BILANCIO
Art.
7
FSF non possiede bilancio proprio in quanto non riceve compensi nè
produce ricavi. Eventuali finanziamenti per le attività del Gruppo
possono essere richiesti ad Enti sostenitori o all'AITR, gli eventuali
ricavi in esubero saranno versati sui conto correnti dellAITR regionali
e/o nazionale che provvederanno alle regolari adempienze fiscali.
TITOLO
IV
ORGANI
SOCIALI
ASSEMBLEA
Art.
8
L'Assemblea, composta dagli associati, delibera sugli indirizzi e le direttive
generali del GCN, sulla nomina dei componenti del GCN sulle modifiche
dell'atto costitutivo e del regolamento e su quanto altro è ad
essa demandato per regolamento.
Art.
9
L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno. Essa può
essere convocata dal GCN ogni qualvolta esso ne riconosca la necessità
e deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo
degli associati, con l'indicazione degli oggetti da trattare.
L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale
purché in Italia, a condizione che il luogo prescelto sia raggiungibile
con comuni mezzi di trasporto.
La convocazione avviene mediante avviso da inviarsi agli associati almeno
dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo
dell'incontro e l'ordine del giorno che sarà trattato. LAssemblea
può validamente deliberare, anche in assenza di formale convocazione,
se è presente la maggioranza dei soci e se questi si dichiarano
sufficientemente informati sugli argomenti discussi.
Art.
10
L'Assemblea è validamente costituita in presenza di associati in
numero pari almeno al doppio dei membri del GCN. Essa delibera a maggioranza
assoluta dei voti dei presenti.
Per le modifiche regolamentrie, occorre il voto favorevole dei due terzi
degli associati.
Art.
11
Hanno diritto di voto all'Assemblea tutti i partecipanti. Tutti i partecipanti
hanno diritto di intervenire e fare petizioni sugli argomenti dibattuti
dal Gruppo FSF, compatibilmente con tempi e modi decisi di volta in volta
dal presidente dell' assemblea e moderatore.
Le deleghe devono essere presentate al Presidente dell'Assemblea e conservate
agli atti. Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano, con prova
e controprova. Quando almeno un terzo degli associati presenti lo richieda,
si provvede per appello nominale.
Le elezioni delle cariche sociali si fanno con voto palese, salvo che
l'assemblea approvi, a maggioranza dei presenti, di procedere per voto
segreto.
Il voto può essere dato per corrispondenza o con mezzi telematici.
In tal caso lavviso di convocazione dellassemblea dovrà
contenere per esteso la deliberazione proposta.
Sono valide le deliberazioni sottoscritte da tutti gli associati anche
in mancanza della riunione in Assemblea.
Art.
12
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del GCN o, in sua assenza
dal Vicepresidente.
In assenza di entrambi, o quando la maggioranza degli associati presenti
lo richieda, l'Assemblea, a maggioranza, elegge fra gli associati chi
debba presiederla.
L'Assemblea designa altresì il segretario ed eventualmente due
scrutatori.
Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto
dal Presidente, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori.
Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente
Regolamneto sono vincolanti per tutti gli associati, anche se assenti
o dissenzienti.
GRUPPO
DI COORDINAMENTO NAZIONALE
Art.13
L'Associazione è governata dal GCN che è composto da:Presidente,
Vice Presidente, Segretario, Rappresentante dei Referenti regionali, Responsabile
delle comunicazioni e stampa, Responsabile della formazione.
Gli eletti rimangono in carica per il tempo fissato dallassemblea,
che non può essere superiore a tre anni, e sono rieleggibili.
Prima della scadenza del mandato essi possono essere sostituiti, anche
singolarmente, col voto di due terzi degli associati anche se la deliberazione
non è inclusa nellordine del giorno.
In caso di dimissioni, di incapacità di agire che si prolunghi
per oltre 3 mesi, o di decesso di un consigliere, il GCN, alla prima riunione,
provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima assemblea.
Art.
14
Il GCN nomina nel proprio seno un Presidente e un Vice Presidente ove
non vi abbia provveduto lAssemblea.
L'Assemblea nomina, ove lo ritenga, un Presidente Onorario, il quale conserva
tale qualifica fino a dimissioni o decesso, ma non ha alcun potere di
gestione e di rappresentanza dell'Associazione.
Art.
15
Il GCN è investito dei più ampi poteri per la gestione sia
ordinaria che straordinaria della Associazione. Esso può compiere
in genere tutti gli atti e le operazioni che comunque rientrino nell'oggetto
di cui allart. 3, fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizioni
di legge o del Regolamento, siano espressamente riservati all'Assemblea.
Gli incaricati non hanno in quanto tali diritto a compenso; ad essi spetta
semmai il rimborso delle spese sostenute per conto del gruppo FSF. Vige
in ogni caso la regola del volontariato.
Art.
16
Il GCN si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o
quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi membri. Esso delibera
validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza
dei voti dei presenti.
Le deliberazioni devono risultare dal verbale firmato dal Presidente e
dal moderatore di volta in volta nominato.
Art.
17
Il Presidente del GCN ha la legale rappresentanza del gruppo FSF.
Egli adempie alle funzioni demandate dalla legge e dal Regolamento, cura
l'esecuzione delle deliberazioni del GCN.
In caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituisce, con tutte
le attribuzioni e i poteri, il Vice Presidente.
Per particolari attività o circostanze il Presidente o il Consiglio
possono attribuire la rappresentanza dellAssociazione anche ad altri
componenti.
TITOLO V
UTILIZZO
LOGO di FSF (vai a Regolamento
di utilizzo del logo di FSF)
Art.
18
Il logo dei FSF è depositato in apposito Uff. pubblico a nome del
Presidente eletto di turno che rinuncia alla proprietà per regolamento
ma resta il referente giuridico in caso di controversia con terzi.
Il GCN decide l'appropriato utilizzo del logo FSF, la eventuale modifica,
nonchè la concessione a terzi.
TITOLO
VI
SCIOGLIMENTO
Art.
19
Il GCN di FSF si scioglie per decorso del termine, per deliberazione dellAssemblea
o per sopravvenuta impossibilità di conseguire loggetto di
cui allart. 3.
Approvato dal gruppo FsF il 24/03/2001
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